martedì 13 marzo 2012

RC Professionale obbligatoria per i professionisti

PROROGATOLa manovra approvata lo scorso settembre 2011 impone nuove regole per i liberi professionisti.

L'art 3 comma 5 lett.e del D.L. n. 138/2011 stabilisce che:

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

Gli ordini hanno tempo fino al 13 Agosto 2012 per mettersi in regola, dopodichè scatterà l'obbligo per il professionista di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a protezione dei rischi derivanti dall'erescizio della propria attività. 

Anche se consigliata, al giorno d'oggi molti professionisti risultano sprovvisti di tale copertura che dovrebbe tutelare maggiormente il cliente finale il quale riceverà al momento della consegna del preventivo o, al più tardi, in fase di assegnazione di incarico, gli estremi della copertura assicurativa con relativi massimali. 

Il rischio, per chi non possiede la polizza professionale, è di rispondere per ingenti danni economici con conseguente danno sia all'attività che al proprio patrimonio.

In un sistema dove spesso si ricorre alle vie legali, dove la concorrenza diventa più stringente e l'attività sempre più frenetica, la probabilità di incappare in un "errore tecnico" è sempre più frequente.

Sul mercato si possono trovare soluzioni per tutte le tasche, le più interessanti sono sicuramente quelle che offrono una minor franchigia (dai 1.000 euro in su) e presentano il parametro molto importante di retroattività (da 3 a illimitata) ovvero l'assicurato risulterà coperto per l'attività svolta negli anni precendenti alla stipula della polizza purchè al momento della stipula il contraente non sia a conoscenza di circostanze che possono originare perdite o richieste di risarcimento.

Il premio è parametrato al fatturato ed è estendibile a collaboratori regolarmente iscritti agli albi professionali; come coperture accessorie è possibile abbinare le classiche coperture RC, Incendio e Furto per lo studio dove viene svolta l'attività.

Il termine per la stipula delle polizze RC è stato prorogato ad agosto 2013 

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